Maledetto 110%

(Articolo scritto da Arlequin. Immagini di Blackworth)

Premessa

Tutto l’articolo si basa su molte semplificazioni, in parte perché il 110% coinvolge più discipline e su alcune di esse ho conoscenze molto limitate (in particolare gli aspetti fiscali) e in parte perché questo è un articolo per un blog, non una enciclopedia e già così il riassunto è molto corposo. Devo dire che a sintetizzare il tutto ho incontrato molte più difficoltà di quante immaginavo.

Si parte

Anno 2020, la pandemia impera e impazza, il governo, preseduto da Giuseppe Conte e sostenuto da M5S e PD produce D.L. n° 34 del 19 Maggio, il così detto “decreto Rilancio”, gli articoli 119-120 e 121 introducono quelli che diverranno noti come “superbonus”. Si tratta, è bene sottolinearlo, di una misura fiscale e non edilizia per quanto legata a filo doppio con interventi di tipo edilizio ed impiantistico.

Vediamo, per gradi, di capire

Cosa è

I bonus di questo tipo non sono, di per se, una novità; già prima esistevano diversi bonus (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinari…) ma, oltre a permettere una detrazione ben maggiore, il famigerato 110%, introduce una novità fondamentale: oltre alla possibilità di usufruire direttamente del bonus o di avvalersi (se la ditta accetta) dello sconto in fattura (ovvero la ditta mette in fattura uno sconto equivalente alla detrazione e poi usufruisce lei del credito) viene introdotta la possibilità di cedere il credito a terzi. Questo aspetto è contemporaneamente il punto di forza e il primo nodo critico di questo provvedimento.





“Graduidamende”

E’ il punto di forza per un motivo semplice: permette, sulla carta, di realizzare i lavori senza dover “tirare fuori un soldo”, da qui la favola del “tanto paga lo stato”. Lo stato però non paga, lo stato evita di richiedere indietro quei soldi come tasse, cosa ben diversa, a pagare o è il committente che poi si fa rimborsare da chi acquista il credito o è direttamente chi acquista il credito ad anticipare le spese. In entrambi i casi basta un intoppo per creare notevoli casini con ditte che svolgono lavori e vengono pagati con notevoli ritardi (anche di mesi) o persone che, in attesa del rimborso di quanto anticipato si trovano in difficoltà. Oltre a questo banche, assicurazioni ecce cc non sono enti benefici, “loro” si prendono il 110% ma tra costi di gestione della pratica, margini di profitto quello che rimane in tasca al singolo si riduce, diciamo, indicativamente, al 90%. Attenzione: si parla di ciò che viene portato in detrazione, non necessariamente di tutte le spese sostenute in quanto esistono dei massimi di spesa di due tipi che vedremo più avanti.

Quali sono le caratteristiche “tecniche”

Innanzi tutto i super-bonus sono due: super-ecobonus e super sisma-bonus. Per quanto riguarda il super-sismabonus sono in grado di fare ben poca chiarezza e mi concentrerò sul super-ecobonus.

Avete presenti le classi di consumo degli elettrodomestici? Lavatrice in classe B, classe A2, ecc ecc? Bene esistono anche in edilizia, l’attestato di prestazione energetica (APE) prende in esame le caratteristiche di una casa o appartamento e stabilisce una classe, da G (la peggiore) ad A4 (la migliore). Obbiettivo del super-ecobonus è permettere un “salto” di almeno due classi, da G a E, da F a D e così via, occorre quindi una analisi preliminare per valutare se gli interventi che si possono fare consentano o meno il salto. Gli interventi ammessi sono fondamentalmente divisi in due: trainanti e trainati. Occorre, obbligatoriamente (ad eccezione di pochi casi specifici che non vale la pena affrontare) eseguire almeno uno degli interventi trainanti che si porta dietro la possibilità di effettuare i trainati; entrambi i tipi di interventi concorrono a determinare il salto di due classi

I punti 2, 3 e 4 degli interventi trainati sono previsti anche per il super-sismabonus

Sempre nel DL rilancio sono indicati, per gli interventi trainanti i limiti di spesa ammessi dividendo le casistiche fondamentalmente in: case singole, piccoli condomini e grandi condomini.

Piccola nota: l’APE, per i condomini, non esiste, quindi è stato introdotto una sorta di APE fittizio per i condomini specificatamente per il super-ecobonus.

A questo punto: pronti, partenza… VIA!!!!

No, a questo punto tutti fermi ad aspettare che vengano comunicati i massimali di spesa per gli interventi trainati (ad eccezione dei punti 2, 3 e 4) e soprattutto le caratteristiche tecniche degli elementi (quale trasmittanza massima possono avere gli infissi ecc.) e ci vorrà qualche mese (a memoria il settembre 2020), poi il DL dice che i prezzi devono essere “congrui” ovvero: io stato ti permetto di detrarre, tra le altre cose, il costo degli infissi ma se vuoi le maniglie in oro massiccio è un problema tuo io ti “passo” una cifra ragionevole.

Qui, per i tecnici, parte il primo grosso problema pratico: il “decreto minimi” stabilisce che si debba asseverare il prezzo congruo utilizzando o il bollettino regionale o il DEI (un prezziario nazionale), il punto è che, difficilmente, si trovano tutte le voci esatte dei prodotti ed opere che si intende utilizzare quindi è necessario creare voci ad hoc sotto responsabilità del tecnico.

Come si fanno? Apriti cielo, il testo non è chiaro, esistono diverse possibilità, i confronti tra tecnici si sprecano ma rimangono mille dubbi e interpretazioni anche perché gli enti coinvolti sono distinti, c’è l’Agenzia delle Entrate ma c’è anche ENEA, l’unica è chiedere spiegazioni e indicazioni ma come? Le procedure sono sostanzialmente tre: aspettare che escano chiarimenti ufficiali man mano che emergono problemi, fare un interpello o fare domande via web-mail.

Nel primo caso i tempi sono incerti e non c’è garanzia che, nei vari aggiornamenti delle FAQ si risponda al tuo quesito specifico, nel secondo l’interpello deve essere scritto nella maniera corretta (roba più da avvocati), per la risposta occorrono mesi e la valenza è per il caso specifico, se intendo sfruttare un interpello fatto da altri devo essere sicuro di essere nella esatta casistica.


Facile capire quindi che la web-mail sia la via più rapida, peccato che la risposta sia adatta soprattutto per essere stampata, tagliate a strisce, arrotolate in un cartone e posizionate a fianco del wc. Lo dico con cognizione di causa: ho inviato, i primi tempi, una web mail, ho ricevuto la risposta nel giro di poche ore, mi si diceva “vai tranquillo” ma scorrendo le FAQ pubblicate pochi giorni prima da ENEA ho visto che si escludeva categoricamente quella specifica casistica. In tutto questo, periodicamente, sono cambiate le carte in tavola work in progress.

Ma facciamo finta che a questo punto le cose scorrano lisce e ricapitoliamo:

  • Il committente decide di fare i lavori
  • Sceglie come utilizzare il bonus
  • Incarica un tecnico (spesso più di uno visto che l’aspetto edilizio è fortemente condizionato da quello impiantistico che coinvolge necessariamente un termotecnico)
  • Si verifica il salto di due classi dell’APE
  • Si fa un piano economico per valutare se, tra massimali concessi e prezzo congruo, il committente è coperto dal 110% o se ha comunque le spalle abbastanza grosse da reggere l’eventuale differenza che rimarrà a suo carico
  • Non rimane che individuare una ditta, appaltare i lavori e partire
“Stia tranquillo, ci siamo accaparrati i migliori materiali disponibili per il suo eco-bonus.”

Ovviamente questo in teoria, è ben noto come il 110% abbia dato una bella botta al sistema edilizio per cui termotecnici (almeno per la mia esperienza), ditte e materiali iniziano ad essere merce rara, inoltre quando si presenta una pratica edilizia ci sono norme da rispettare che sia una pratica 110% o meno quindi può capitare che, ad esempio, voglia mettere cappotto e sostituire la caldaia, questo si configura come intervento importante di primo livello e sono richieste una serie di attenzioni e verifiche per le quali (è capitato ad un mio socio) debba per forza inserire un sistema di energie a fonti rinnovabili come pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Problematiche

Riassumendo (molto) sono principalmente di due tipi:

  • Tecniche
  • Economiche

Tecniche perché una legislazione sempre in fermento con modifiche, chiarimenti continue impedisce di programmare a modo l’intervento, perché testi normativi non chiari portano a mille insidie nelle quali si può cascare anche se in perfetta buona fede.

Alcuni piccoli esempi: se faccio il cappotto dovrò sostituire i davanzali delle finestre, questa spesa rientra nel 110%? Facile dirlo ora, ma i primi tempi, era un bel punto interrogativo.

Posso usare, nel medesimo computo, sia il prezziario regionale che il DEI a mio piacimento?

Economiche perché il mercato è impazzito, costi e tempi si sono dilatati all’inverosimile e perché, nel 99% dei casi l’aspetto economico coinvolge anche enti terzi (banche assicurazioni ecce cc) che hanno i loro tempi, le loro procedure e i loro costi, se si inceppa questo passaggio si inceppa il pagamento dei vari soggetti coinvolti.

Truffe

Si parte, obbiettivamente, male.

L’operazione fa gola (e fin qui direi che è legittimo), in tanti iniziano, fin da subito, ad organizzarsi, prende campo la figura del general contractor ovvero una figura che si pone come unico intermediario con il committente, che si fa carico di ogni aspetto. Dietro hanno, di norma, gruppi grossi, molto grossi, che ordinano i vari materiali a stock enormi e puntano, di solito, ai condomini dove l’importo assoluto dei lavori è più alto e coperto dai massimali (cosa che nelle case singole è molto più difficile). Il problema è che, come sempre capita per tutte le figure e professioni, ci sono persone oneste e persone che lo sono meno.

Altro piccolo esempio di vita vissuta: casualmente una persona mi chiede il mio giudizio sul fatto che sono andati a proporgli, chiavi in mano, il 110% per casa sua ma “mi sembra che la facciano troppo semplice”, “solo un filino” rispondo “ancora deve uscire il decreto che indica le caratteristiche minime di quello che ti devono montare”, tra parentesi, in quel periodo, già c’erano pubblicità alla TV di chi si proponeva sui super-bonus.

Ovviamente c’è anche chi fa il suo onestamente rispettando le regole ma non è un buon inizio.

C’è poi il problema che la legge (fino a poco tempo fa) permetteva una sequenza infinita di cessioni del credito.

Foto ritraente l’accordo fra le parti, per il primo eco-bonus erogato, al Cav. Antonio Trevi.

Se da un lato questo consente anche a istituti minori di fare la propria parte finanziando e poi cedendo il credito ad un istituto più consistente che lo utilizzerà come riduzione fiscale (alla fine, non scordiamolo, il 110 è quello, una riduzione delle imposte dovute) dall’altro si rischia di creare un meccanismo perverso, più difficile da ricostruire con mille cessioni a fronte anche di lavori fatturati, pagati ma mai realizzati.

Forse la soluzione migliore sarebbe stata prevedere uno sconto in fattura ed un massimo di due cessioni del credito.

Esiste poi un livello più basso di truffa cioè il tentativo di inserire nel credito maturato anche opere che non vi rientrerebbero.

Personalmente non sono a conoscenza di casi simili ma la possibilità esiste anche se si tratterebbe di somme modeste per le quali non so come qualcuno possa pensare che il gioco vale la candela

Il compenso dei tecnici

Il compenso dei tecnici rientra tra le spese che si possono portare in detrazione e anche questo deve essere “congruo”. Il parametro di riferimento è il DL che disciplina i compensi per le opere pubbliche.

Non si tratta di un conto unico, la voce di spesa si somma alle altre e concorre a determinare il massimale di spesa quindi se faccio tre categorie di interventi (un trainante e due trainati) dovrò calcolare tre distinte prestazioni professionali.

Tecnico meritevole di compenso. Molto meritevole.

Esempio: realizzazione cappotto, sostituzione infissi e fotovoltaico, per ognuna delle tre voci sommo le varie spese (fondamentalmente ditta esecutrice e professionisti) e verifico se ogni voce rientra o meno nel massimale (eventuali eccedenze sono spese vive per il committente).

Qui la problematica è doppia: da un lato alcune prestazioni (esempio l’asseverazione necessaria per poi fare il visto di conformità) non sono esplicite in quanto riferite ai soli super-bonus, dall’altro il sistema è pensato per importi ben superiori ed applicati su importi di alcune decine di migliaia di euro portano ad una cifra importante rispetto al costo delle opere. C’è però da dire che sono alte le responsabilità e le spese che il tecnico deve sostenere (ovviamente su questo sono di parte ma vi assicuro che gestire queste pratiche è complesso)

Piccole attenzioni

Gli importi massimi per le case singole spesso non sono sufficienti a coprire il costo dei lavori.

o studio di pre-fattibilità rientra nelle spese detraibili, correttezza vorrebbe che rientrino nell’operazione e, solo nel caso non se ne faccia di nulla (impossibilità di fare il salto di due classi, decisione del committente o altro), il tecnico abbia diritto ad un rimborso spese.

Personalmente io faccio così ma ho saputo di numerosi colleghi che chiedono un pagamento anticipato (alle volte anche consistente) che poi spesso rimane spesa viva e non portato in detrazione.

Nei condomini, per prestazioni particolari come il 110% è previsto un compenso straordinario per l’amministratore. Questo compenso NON rientra tra le spese da portare in detrazione e rimane un costo vivo da sostenere.

Ad avere diritto alla detrazione è il primo soggetto che poi cede il credito ad altri, nel caso di problemi il primo a essere cercato è lui. Sempre lui ha il dovere di conservare tutta una serie di documenti, sia tecnici che contabili.

Conclusioni

Non è facile fare un bilancio della “operazione 110”, non con la quasi totalità dei cantieri aperti o da aprire quindi mi limito alle mio pensiero.

L’idea, in se, è più che valida ma, stupore, è stata impostata e gestita molto male.

Non si può prospettare ad una persona “normale” un investimento di decine (se non anche un paio di centinaia) di migliaia di euro per poi, in corsa, cambiare le regole.

Chi lo ha proposto (governo Conte 2) lo ha fatto in maniera approssimativa lasciando troppi vuoti che hanno reso la vita difficile a chi ha provato a fare le cose per bene e creato troppi spazi di manovra per chi invece ha voluto fare il furbo; chi invece lo ha raccolto (governo Draghi) poteva, semplicemente, non prorogarlo invece di neutralizzarlo mettendo in difficoltà tutte le figure coinvolte, a partire dal committente.

Un aspetto però su cui invito a riflettere è il costo, per lo stato, di questa operazione (ovviamente al netto delle frodi).

Centomila euro di lavori non corrispondono ad una perdita secca di 110.000 € di imposte; nella maggioranza dei casi senza il 110% quei cantieri non sarebbero partiti e quelle portate in detrazione sono tutte spese ufficiali e tracciate sulle quali i beneficiari pagheranno le tasse, ci saranno ditte e studi che non falliranno e/o non licenzieranno e si spera, alla fine avremo un parco edilizio più efficiente da un punto di vista energetico e meno costoso da mantenere.

Inoltre c’è, a mio avviso, un altro aspetto collegato: oggi per acquistare o affittare un appartamento è necessario ci sia un APE (ne abbiamo parlato all’inizio); il senso sarebbe giustificare un minor/maggior valore del bene in funzione dei suoi consumi.

Oggi l’APE è un mero allegato previsto dalla legge, non incide (se non in rari casi) sulla determinazione del valore.

Domani potrebbe essere un importante incentivo a costruire/ristrutturare con maggiore qualità per quanto riguarda l’aspetto del consumo energetico.

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