C'è davvero un giudice a Berlino?

Home Forum Politica C'è davvero un giudice a Berlino?

  • Questo topic ha 0 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 8 anni, 12 mesi fa da Anonimo.
Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Autore
    Post
  • #12701
    Anonimo
    Inattivo

    Un pensiero costante di Federico, fu la bona amministrazione della giustizia, e n’era venuto, fino dal 1747, il Codex Fridericianus. Ma passati trent’anni, morto l’illustre Cocceio, sopraggiunte le gravi cure della guerra, gli abusi, per opera della gente di toga, ripullularono. E Federico daccapo a volerli rimondare, non senza molta fatica, perché la sullodata gente di toga, salve le rare eccezioni, è sempre e da per tutto nemica ostinata delle riforme; vive di precedenti, di tradizioni, di regole formali, e non se ne sa, o non se ne vuole distaccare; gli abusi poi, sono per l’appunto opera sua, e se ne giova. Ma Federico, che era riuscito a tener fronte all’Europa, figuriamoci se voleva lasciarsi dettar la legge da quei signori; il 4 gennaio 1776, presiedette egli stesso, a dispetto della gotta, a un solenne dibattimento tra il Cancelliere di Slesia, von Carmer, apostolo della riforma, e il Gran Cancelliere von Fùrst, accanito oppositore. Il Re diede ragione al primo, incaricandolo di compilare il novo Codice; la prima parte, Prozess-Ordnung, ossia Regolamento di Procedura, fu promulgata il 26 aprile 1784, ultimo dono del gran Re al suo paese, il resto non fu compiuto che dieci anni più tardi, e sotto il nome di Codice Prussiano è ancora in vigore (?). Questo Re, schiavo del dovere, prendeva molto sul serio anche l’alto suo ufficio di Giudice Supremo, e come si vede non aveva bisogno di sproni; ma se n’avesse avuto bisogno, appunto in questi anni accadde un fatto famoso, il processo del mugnaio Arnold, dove il Re, da ultimo, si credette in obbligo d’intervenire con sommo rigore, destando sentimenti e giudizi discrepanti in Europa; di viva ammirazione nei più, di severa condanna in pochi. «Ci sono dei Giudici a Berlino», aveva risposto trent’anni prima, a chi lo minacciava d’espropriazione, il mugnaio di Potsdam, che non volle mai vendere il suo mulino ad acqua, sul poggio di Sans-Souci; e Federico Re lo rispettò, lui e il suo mulino, senza bisogno di giudici; oggi invece il mugnaio Arnold ebbe, contro i giudici di Berlino, bisogno del Re.

    Il mulino del Gambero – Krebsmúhle – era d’un conte di Schmettau, maggiore nell’esercito, ma non della famiglia inclita in guerra; affittato da parecchie generazioni agli Arnold, mugnai. Nel ’70, un barone von Gersdorf volle farsi, più in su del mulino, una peschiera, e deviò parte dell’acqua; il mugnaio, impedito così dal macinare per una gran parte dell’anno, non ebbe più modo di pagare il fitto regolarmente; il conte di Schmettau, dopo aver pazientato parecchio, da ultimo lo citò dinanzi al giudice feudale, Schlecker, che lo condannò a pagare; e perché pagare non poteva, quando non macinava, finì col fargli vendere all’asta nel ’78 il mulino. Comprato da un esattore, Kuppisch, fu poi rivenduto da costui allo stesso barone von Gersdorf, ch’ebbe così l’aria d’aver meditata e compita la spogliazione. Portata la causa in appello, dinanzi alla Regierung di Cústrin, la sentenza venne trovata giusta, e quindi confermata.

    Il 1° maggio del ’79, Arnold, o più esattamente sua moglie Rosina, una donna non più giovane, intendiamoci, presenta una petizione al Re, chiedendo la nomina d’una Commissione Militare, che esamini la cosa; domanda certo molto strana per noi, avvezzi oramai alla divisione dei poteri, alle più o meno savie finzioni costituzionali, e a vedere la giustizia amministrata sempre in nome del Re, da giudici nominati dal Re, senza che il Re ne sappia mai nulla; non punto strana allora, con un Re, fontana vera, non finta, d’ogni potere, e quindi anche della giustizia.

    Il 4 maggio un Ordine del Re manda l’istanza Arnold al Ministero della Giustizia, perché esamini e riferisca; quello esamina e riferisce, che tutto è perfettamente in regola. Più tardi, nello stesso anno, il Gran Cancelliere von Fúrst, durante il suo viaggio d’ispezione da quelle parti, riceve un altro ricorso dall’implacabile Rosina; non so quanto lo esamini, certo è che lo respinge. Allora gli Arnold tentarono una strada nuova; il marito aveva un fratello soldato; suo colonnello era il Principe Leopoldo di Brunswick, nipote del Re, adorato dal popolo, perché buono, affabile, umano; tanto umano, che sei anni più tardi, nell’85, s’affogò miseramente nell’Oder, mentre si sforzava, in una barchetta, di soccorrere dei poveri inondati. Il soldato, un bravo soldato, bisogna dire, gli si raccomanda. Il Principe ne parla al Gran Cancelliere; ma Fúrst risponde picche anche a lui. In agosto, la madre del Principe, sorella del Re, fa una lunga visita al fratello a Potsdam; costì, Leopoldo coglie un momento favorevole e narra la lunga storia al Re, presentando una nova domanda Arnold, per una Commissione Mista, militare e civile; il giorno dopo, 22 agosto, un ordine di Gabinetto alla Corte – Regierung – di Cústrin, gl’intima di nominar subito un Consigliere, affinché per opera sua, d’accordo col Colonnello Heucking, di guarnigione da quelle parti, sia fatta giustizia. La Corte elegge Neumann, che si mette a studiare col Colonnello, ma senza frutto; perché quello riferisce alla sua Corte che non c’è nulla da fare, e la Corte presenta, il 27 settembre, rapporto analogo a Sua Maestà; il Colonnello invece s’è convinto, che Arnold aveva ragione, in equità, di non pagare il fitto d’un mulino che non macina, e fa il suo rapporto in questo senso.

    Il Re lo trova chiaro e preciso – deutliches und ganz umstàndliches – e lo manda al tribunale Supremo di Berlino – Kammergericht – sempre perché sia fatta giustizia. Invece, non lo persuade punto il rapporto della Corte di Cústrin, glielo rimanda insieme alla manifestazione del suo vivo malcontento – áusserstes Misfallen – e ordina un nuovo esame. Quei signori della Corte eleggono un’altra Commissione, e questa volta ci mettono anche un idraulico, di nome Schade; la Commissione fa il suo rapporto il 28 ottobre, sempre concludendo che tutto era andato benone, benché lo Schade non fosse di questo parere; soltanto, per dimostrare quanta fosse la loro diligenza, scoprono un piccolo errore: che Arnold aveva lasciato del grano nel mulino, pel valore di centocinquanta o centosessanta lire: che questo era suo, e non si poteva comprendere nella vendita del mulino e ora gli si doveva restituire: ma per tutto il resto, non c’era che dire.

    La Rosina, colla sua indomabile tenacità femminile, torna all’assalto in novembre con una nova petizione a Sua Maestà; e Sua Maestà, senz’ancora perdere la pazienza, che fu un bel fatto, la rimanda a Cústrin; gli si risponde che la sentenza è inalterabile, salvo l’ intervento di un giudizio superiore.

    Il Re, con Ordine 98 novembre, incarica dunque il Kammergericht di Berlino, di pronunziare il suo giudizio definitivo, e presto! mandando un espresso a Cústrin a prendere l’inserto. Il Gran Cancelliere Fúrst, ricevuto l’ordine, lo trasmette al Presidente del Kammergericht, un von Rebeur; il quale, appena arrivate le carte, il 7 dicembre, nomina subito relatore il Consigliere Rannsleben, perché riferisca quam primum; costui, con un lavoro indefesso diurno e notturno, è in grado di riferire il giorno seguente. La sentenza è giusta e va confermata. Detto fatto, la si conferma in nome dei Re. Federico riceve la notizia formale il 10, in preda a un fiero attacco di gotta; ordina al Fúrst di venire domani al Castello coi tre Consiglieri che hanno redatto – minutirt – la sentenza. Il Rannsleben, relatore, in una sua Autobiografia inedita, racconta la scena, e questo brano, per fortuna, venne stampato.

    Sentiva in aria un grosso temporale, tanto che ebbe la precauzione di non dir nulla alla moglie della sua chiamata al Castello. Entrati i tre consiglieri preceduti dal Fúrst, trovarono il Re seduto, che voltava le spalle al foco del caminetto, coi piedi tormentati stesi sopra sgabelli, una mano nascosta in un manicotto, e l’altra che teneva la sentenza; lì presso, a un tavolino, il segretario-stenografo Stellter, che stese un processo verbale, pubblicato poi il 14 dicembre per ordine di S. M.

    Il Re interrogò i Consiglieri, senza darsi per inteso della presenza del Gran Cancelliere: «Un povero villano, può egli pagare il fitto, se gli portate via il carro, l’aratro, e tutti gli strumenti di lavoro? – No, Maestà». – «È giusto portar via il mulino a un povero mugnaio che non può pagare il fitto, perché gli s’è levata l’acqua e quindi non può macinare? – No, Maestà». – «Un nobile vuol farsi una peschiera e devìa l’acqua dal mulino; il mugnaio Arnold è ridotto a non poter macinare che quindici giorni in primavera e quindici in autunno; come può egli pagare lo stesso fitto di prima? Eppure la Corte di Cústrin gli fa vendere il suo mulino, perché un altro nobile intaschi l’intero fitto, e il Tribunale di Berlino…». Il Kammergericht, Maestà, suggerisce qui, o corregge, il Gran Cancelliere, il Kammergericht… Il Re dice al segretario: Il Kammergericht; poi, volgendosi al Fúrst, gl’intima di andarsene, aggiungendo d’avergli già nominato il successore; e quello scompare senza dir verbo.

    «È una sentenza ingiusta, continua il re accendendosi vie più; è contraria alle mie intenzioni di padre del popolo; e voi l’avete pronunziata in mio nome. In mio nome! Quando mai ho io oppresso il povero in favore del ricco? Quando mai ho fatto prevalere la vana forma legale all’intrinseca moralità della cosa? E voi siete de’ giudici? E voi dispensate la giustizia in nome di Dio e del Re?…». E più che il dolor potendo l’ira, batteva la sentenza colla mano gottosa, e ripeteva: «Il mio nome crudelmente abusato! – meinen Namen cruel missbraucht» –

    «Ma io darò un esempio memorabile – ein nachidrúckliches Exempel; – l’ultimo contadino, che dico? un mendicante. è anch’egli un essere umano come il Re, tutti eguali dinanzi alla legge e alla giustizia; un tribunale ingiusto è più pernicioso d’una banda di ladri; contro questi potete difendervi, non così contro quello. Uscite. signori!».

    E li fece mettere in una carrozza e portare in prigione; ordinò lo stesso trattamento pei loro colleghi di Cústrin; incaricò il suo ministro della giustizia, von Zedlitz, di nominare una Commissione, che li condannasse almeno a un anno di fortezza e al risarcimento del danno verso gli Arnold.

    Il ministro uomo rettissimo, dichiara ne’ termini più rispettosi, che la sua coscienza non gli permette di pronunziare la sentenza imposta da Sua Maestà; allora il Re la pronunzia lui, il 1° gennaio 1780: il consigliere Scheibler, della corte di Cústrin, che ha votato solo contro i suoi colleghi, torni al suo posto: il Rannsleben del Kammergericht, che ha studiato la questione con grande imparzialità, prosciolto: tutti – gli altri, destituiti, cassirt – condannati a un anno d’arresto in resto in fortezza, a Spandau, e al rifacimento del danno, liquidato poi e pagato all’Arnold in 1358 talleri, 11 groschen e 1 pfennig – poco più di 5.000 lire: – Il mugnaio Arnold rimesso nel suo mulino – in integrum restituirt.

    «Quanto a lei, signor ministro, rispetto i suoi scrupoli di coscienza, e rimango come prima il suo affezionatissimo Re, Federico». Infatti conservò il suo posto. La cosa fece, naturalmente, gran chiasso in Europa: Caterina II, amica dei filosofi, mandò al suo Senato, come salutare esempio, copia dei processo verbale 11 dicembre 1779, fatto pubblicare il 14 dal re: in Francia lo si vendeva da tutti i librai, sotto il titolo: Balance de Frédéric; e i giornali non parlavano d’altro. A Berlino invece l’alta società, nobile e forense, condannava Federico; trasse in folla alla casa del Gran Cancelliere destituito, in segno di condoglianza, ingombrandone la via colla fila delle carrozze, che si vedevano dalle finestre del Palazzo reale, senza che Federico, ben inteso, se ne facesse né in qua né in là.

    Si notò il fatto, che ogni giorno gran numero di villani, fino a un centinaio, stavano sulla piazza dei Castello, sotto le finestre del Re, con petizioni in mano, chiedendo giustizia come Arnold; e ne’ tribunali, le parti soccombenti gridavano, che si sarebbero appellate al Re; ecco, dicevano, le naturali e pessime conseguenze del suo dispotico intervento e dell’ umiliata magistratura. Questo sentimento di disapprovazione durò fino alla morte di Federico; il barone von Gersdorf, chiese e ottenne dal successore un novo giudizio; fu deciso: che il barone aveva diritto all’acqua per la sua Peschiera, e che Arnold doveva restituire ai giudici il mal ottenuto compenso, e al barone, o il mulino, o il prezzo d’asta; le quali somme, per altro, furono invece sborsate dal Re Federico Guglielmo II, atto convenientissimo di regia munificenza. E s’intende che il vecchio Fúrst, e l’altre vittime, furono richiamati ai loro posti e agli onori perduti, nella certezza, da parte del nuovo re, di cattivarsi cosi una certa popolarità; voglio dire popolarità nobilesca e forense; mentre quella ambìta da Federico era molto più vasta, e più, alta, e più indipendente.

    Questa storiella è molto interessante e darebbe luogo a molti spunti di riflessione. Tuttavia mi piacerebbe utilizzarla per una riflessione sulla natura e le funzioni della Corte Costituzionale e dei Tribunali Amministrativi.
    Ho notato, infatti, che molti utenti del blog mostrano spesso insofferenza nei confronti di queste magistrature, spesso sull’onda di specifici casi che trovano vasto eco sui media.
    Si dice spesso che questi giudici impediscono ai governi di governare, si intromettono in questioni che non li riguardano,difendono la casta, ecc.
    Ebbene, ma è davvero così?
    Sarebbe meglio se non ci fosse un controllo giurisdizionale sull’azione amministrativa o su quella legislativa?
    Il caso del mugnaio Arnold è, solitamente, preso a modello come origine del diritto amministrativo continentale e, in particolare, del giudizio amministrativo, in particolare di quello che si svolge avanti al Consiglio di Stato, una volta, appunto, organo nominato direttamente dal Re.
    Certo all’epoca di Federico il Grande la divisione dei poteri era appena abboozzata, se non proprio inesistente, eppure si può intuire la necessità di un organo indipendente dal potere politico o amministrativo che tuteli il cittadino dai soprusi dell’amministrazione.
    Se una legge è ingiusta, se un provvedimento dell’amministrazione è ingiusto, probabilmente è una buona cosa che esista un giudice cui rivolgersi per ottenere giustizia.
    Certo, ciò che appare ingiusto ad alcuni non lo è per altri: d’altra parte è davvero assai difficile individuare concetti di giustizia che abbiano carattere oggettivo, qui la questione ci porterebbe assai lontano.
    Oggi si critica la Corte costituzionale per aver difeso i pensionati, categoria invero privilegiata. Ma essere privilegiati non può significare che si debba essere oggetto di un’altra ingiustizia: si può rispondere ad un’ingiustizia con altra ingiustizia? Penso di no, all’ingiustizia, intesa come violazione di principi che regolano il vivere sociale, si risponde ripristinando quell’ordine, questa è la giustizia sul piano concreto.
    Naturalmente, da un punto di vista utilitaristico, qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde sempre, sia quando si commette un’ingiustizia, sia quando si ripristina l’ordine violato. La sentenza della Corte ripristina l’ordine violato o commette a sua volta un’ingiustizia? Non c’è una risposta certa. Chi mastica un po’ di diritto costituzionale sa che la materia non ha certezze assolute, e questa è probabilmente una fortuna. Il relativismo dei valori si adegua al cambiamento sociale, alcune cose potevano essere considerate costituzionali ieri e oggi non lo sono più, perché sono cambiate le condizioni sociali e culturali e il giudice delle leggi è chiamato a farsi anche interprete di questo.
    Ma quante volte la corte ha salvato i nostri diritti fondamentali?
    Innumerevoli, mi verrebbe da dire: dal divorzio all’aborto, alla fecondazione assistita, alla legislazione penale ad personam, al fisco, ai rapporti di lavoro, all’immigrazione. L’elenco sarebbe troppo lungo.
    La responsabilità della questione dei pensionati è della Corte o del potere politico che, per anni, ha blandito alcune categorie sociali a discapito di altre? Non sarà anche che certe disposizioni di legge, adottate in fretta a causa dell’emergenza, avrebbero poi meritato di essere riviste, per adeguarle al dettato costituzionale?
    Anche per il giudice amministrativo vale un ragionamento simile.
    Se il tribunale annulla un provvedimento amministrativo, non sarà che, forse, c’è anche una certa insipienza dell’amministrazione nel motivare provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica dei cittadini? Oggi vi lamentate perché il TAR ha annullato il provvedimento di un preside, sostenendo addirittura l’inutilità di questo organo. Direte la stessa cosa domani, quando un’amministrazione deciderà di espropriarvi la casa pagandovi un indennizzo ridicolo? Oppure quando il comune vi rifiuterà, senza ragionevoli motivi, di costruire una casa per i vostri figli? Oppure se la vostra impresa sarà esclusa da un appalto pubblico?
    Certamente ci sono stati, si ci sono e ci saranno sempre giudici che, in buona o in mala fede, abusano del loro potere (e per questo è importante una legge sulla responsabilità civile dei magistrati e un organo più efficace nell’adozione di misure disciplinari), ma questo non inficia la validità complessiva di un sistema di tutela. Che, naturalmente, potrà essere migliorato e messo in discussione, ma comunque è meglio che ci sia.
    Spesso l’azione amministrativa sembra paralizzata dalle decisioni dei giudici, ma non si può impedire cittadini di impugnare dei provvedimenti dell’amministrazione.
    L’intangibilità del provvedimento amministrativo era un principio tipico dello stato assoluto. In uno stato di diritto l’amministrazione deve rispondere al principio di legalità e, in concreto, questo significa che i giudici possono sindacare la legittimità di tutti gli atti amministrativi, eccezion fatta per quelli politici, che ricadono sonno il controllo del parlamento, ma che non possono incidere direttamente sulla sfera giuridica dei cittadini.
    D’altra parte moltissimi ricorsi ai tribunali amministrativi vengono respinti, probabilmente la maggior parte, quindi è abbastanza strano dire che i giudici amministrativi paralizzino il paese.
    Non sarà invece che lo fanno delle leggi scritte male, spesso oscure e di difficile interpretazione? Non sarà che lo fa il formalismo rigido cui troppo spesso indulge l’amministrazione nella cura concreta di affari pubblici? Inoltre non sarà che spesso l’amministrazione è in mano a persone incompetenti, che non sono in grado di motivare adeguatamente un provvedimenti discrezionale, quando non ne emettono di contrari alla legge?
    Ecco, forse noi tendiamo, complici anche dei media che scrivono quasi sempre delle enormi baggianate in materia giuridica, a scaricare sul sistema giurisdizionale colpe che, invece, sono proprie del sistema politico o amministrativo.

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.

I commenti sono chiusi.