Mafia (?) Capitale — Prima Parte —

Quanto segue è la copia dell'articolo presente sul sito di Budde a questo indirizzo.

MAFIA CAPITALE

Una disamina sui fatti

Prima Parte

 

Introduzione

Per evitare confusioni e fraintendimenti questo post serve a chiarire — nel limite del possibile — i rapporti della PA con i fornitori e il ruolo politico nelle decisioni di spesa corrente e straordinaria. Non interessano qui difese o attacchi politici né tanto meno “forcaiolismi” populisti.

Per capirci qualcosa seguiamo l’ordinanza di applicazione di misure cautelari formulate dal GIP Flavia Costantini. Inoltre verrà presa in esame anche la prima ordinanza, sempre dello stesso GIP. Cominciamo col dire che non a tutti gli indagati è stata contestata l’aggravante dell’associazione mafiosa. Tra i politici il solo è Luca Gramazio. Le cooperative coinvolte sono quelle del gruppo “29 Giugno” di Buzzi e “La Cascina” di Cammisa.

 

Gli attori principali

L’organizzazione alla quale viene contestato il reato di associazione mafiosa è capeggiata — secondo l’accusa (precisazione che varrà per il resto del post) — da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi.

Oltre ai già citati Carminati e Buzzi fanno parte della associazione:

Luca Gramazio, consigliere regionale PDL del Lazio.

Franco Panzironi, imprenditore operante soprattutto nel periodo 2008-2013.

Nadia Cerrito, segretaria delle cooperative di Buzzi e Alessandra Cerrito collaboratrice e compagna del Buzzi stesso. Inoltre per il 416bis gli altri indagati sono: Riccardo Brugia,  Fabrizio Testa,  Cristiano Guarnera, Giuseppe Ietto, Agostino Gaglianone,  Carlo Pucci, Riccardo Mancini, Fabio Gaudenzi, Roberto Lacopo, Matteo Calvio, Claudio Caldarelli, Carlo Guarany, Paolo Di Ninno.

E’ importante leggere l’accusa perché durante il processo la difesa darà sicuramente battaglia in merito alla corretta formulazione del 416bis.

[…] del delitto di cui all’articolo 416bis […] per avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di estorsione, di usura, di riciclaggio, di corruzione di pubblici ufficiali” [Seconda Ordinanza, pag 12]

Che si presentino delle difficoltà nell’inserire l’aggravante di associazione di tipo mafioso (non associazione mafiosa “classica”) si evince già dalla prima ordinanza in cui si legge:

Gli indubbi elementi di originalità contenuti nella richiesta cautelare […] consigliano un’enucleazione ex ante del metodo di analisi e di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta.In concreto, in una prima approssimazione si determineranno gli essentialia di un’organizzazione di tipo mafioso […] e, successivamente, si individueranno indici rivelatori della sua esistenza secondo la giurisprudenza, onde verificare, attraverso una comparazione con il modello legale, se essi abbiano un carattere storicamente e geograficamente determinato” [Prima Ordinanza, pag 27]

In pratica bisogna prima individuare gli aspetti caratteristici dell’associazione mafiosa. Secondo numerose sentenze si è arrivati ad evidenziare due aspetti peculiari: forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assoggettamento ed omertà. Questi due aspetti definiscono la fattispecie criminale. Gli indici rivelatori invece sono molteplici e si possono riassumere in: segretezza del vincolo, comparaggio o comparatico tra gli adepti, vincolo gerarchico, l’accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, diffuso clima di omertà, assoggettamento alla consorteria.

Quindi, l’accusa dovrà dimostrare che il gruppo di Carminati e Buzzi aveva una storia criminale e ha un presente riconosciuto tale per cui la sola presenza personale dei due o dei loro associati intimidivano e mettevano in condizione di obiettiva soggezione la controparte. E questo con o senza il ricorso alla violenza verbale o fisica. Inoltre i PM sono convinti che gli “indici rivelatori” non rivestono — presi singolarmente — caratteristiche dirimenti; in poche parole la mancanza di un (o più) indice non significa la negazione del 416bis.

Un esempio pratico in merito. Il controllo del territorio fatto dalla mafia classica è uno degli “indici rivelatori” che — insieme ai due elementi costitutivi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento) — forniscono una prova di fatto dell’esistenza del fenomeno criminale in esame. Questa forma di “antistato” non è pacificamente presente nella situazione del Carminati e del Buzzi. Quello che intende dimostrare la procura è che le associazioni di “tipo mafioso” lo sono anche senza la presenza di tutti gli “indici” che si trovano nelle mafie tradizionali.

L’organizzazione si muoveva in quello che veniva chiamato “mondo di mezzo”, e cioè quello che unisce il mondo di sopra, fatto di imprenditori, funzionari, politici e il mondo di sotto, fatto di persone umili, oneste o meno, delinquenti di basso profilo e altro. Insomma, il gruppo interviene quando il mondo “altolocato” ha bisogno di soldi, voti o favori dal bassofondo. In una intercettazione ambientale Carminati lo spiega.

Carminati: è la teoria del mondo di mezzo compà… ci stanno… come si dice… i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo

Brugia: embhè.. certo.

Carminati: e allora… e allora vuol dire che ci sta un mondo… un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dici cazzo come è possibile che quello…

Carminati: come è possibile che ne so che un domani io posso stare a cena con Berlusconi…Brugia: certo… certo…

Carminati: cazzo è impossibile… capito come idea? …è quella che il mondo di mezzo è quello invece dove tutto si incontra… cioè… hai capito? … allora le persone… le persone di un certo tipo… di qualunque

Carminati: di qualunque cosa… si incontrano tutti là.

Brugia: di qualunque ceto.Carminati: bravo…si incontrano tutti là no?.. tu stai lì…ma non per una questione di ceto… per una questione di merito, no? …allora nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può  fare nessuno.

Brugia:  certo…

Carminati: questa è la cosa…e tutto si mischia [Prima Ordinanza, pag 37]

Fatta questa premessa — per non fare confusione — conviene dividere la presunta storia criminale in varie sezioni. Seguendo, come scrivo sopra, la prima ordinanza si possono dividere quattro grandi temi.

– Le corruzioni nel comune di Roma

– La questione dei debiti fuori bilancio

– Il ruolo delle cooperative negli appalti della PA

– La presunta attività di favoreggiamento di Luca Gramazio

 

Le corruzioni nel comune di Roma

Capitale istituzionale

Con il nome di “capitale istituzionale” — nell’ordinanza — si fa riferimento alle conoscenze e alle amicizie politiche affaristiche che il gruppo criminale può vantare.

In effetti, a seguito del mutamento nella maggioranza del Comune di Roma sortito dalle consultazioni elettorali, mafia capitale investe nell’acquisizione di nuovo capitale istituzionale, decisione strategica mimeticamente rappresentata dall’espressione di Carminati, a suo dire rivolta a Buzzi, del seguente tenore: “e allora mettiti la minigonna e vai a batte co’ questi amico mio, eh… capisci” [Seconda Ordinanza, pag 18]

Al fine di ottenere appalti dalla PA il gruppo del Buzzi e del Carminati cerca di costruirsi una rete di conoscenze in grado di favorirli rispetto a cooperative ed aziende rivali. Dopo il cambio di maggioranza viene cercato — tra gli altri — Mirko Coratti consigliere comunale PD. Come tramite il gruppo contatta il capo segreteria, il tecnico Franco Figurelli.

Coratti e Figurelli non sono accusati di far parte del gruppo mafioso ma di averlo agevolato in cambio di soldi o utilità. Nel documento si legge.

“Il quadro indiziario […] è costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed ha trovato conferma nelle acquisizioni documentali e nella verifica di flussi finanziari operata dalla P.G.” [Seconda Ordinanza, pag 18]

In merito ai presunti pagamenti illeciti a Coratti per mezzo di Figurelli si legge nell’ordinanza di custodia cautelare questa conversazione.

il 15.1.2014, presso gli uffici della cooperativa in via Pomona, veniva intercettato un dialogo in cui BUZZI, affermando di dover versare 10.000 euro per parlare con CORATTI, chiedeva alla GARRONE di preparargli la ricevuta dell’avvenuto pagamento, che poi avrebbe dovuto portare il venerdì successivo (17 gennaio 2014) ad una persona non meglio indicata, che le successive intercettazioni consentivano di individuare in Franco FIGURELLI.

Buzzi : CORATTI ce penso io, non ti preoccupa’

Garrone: va bene

Buzzi: ah! a proposito di CORATTI…

Bugitti: va be’, se vuoi fargli un piacere a CORATTI si può anche dare… cioè …

Buzzi: no, va bè, ma …

Garrone: no, si ma perché non c’hai l’iscrizione non ti posso da’ in subappalto…

Bugitti: certo, certo certo …

Buzzi: a proposito di CORATTI … a proposito di CORATTI … c’ho una cosa per … 10 mila euro, eccolo qua, già… prima ancora di parlare, 10 mila euro

Bugitti: un caffè, 10 mila euro?…

Garrone: ci andiamo a prende un caffè insieme

Guarany: un cappuccino da noi son 15 mila allora?

Buzzi: riesci … riesci a fare … la cosa e darmi la contabile che io … venerdì prendo il caffè e gliela porto come ERICHES come FORMULA SOCIALE.

Garrone: che che che devi fare? che cos’è?

Buzzi: è un’associazione

Garrone: fai una fattura per servizi [Seconda Ordinanza, pag 24]

Per quanto riguarda l’utilità, soldi o promessa di utilità, sappiamo dalle intercettazioni che Buzzi afferma di aver pagato 1.000 euro al mese Figurelli, più 10.000 per poter conoscere Coratti. Sempre seguendo le dette intercettazioni sembra che Buzzi — in merito allo sblocco di un appalto di 3 milioni — avrebbe promesso 150.000 euro al consigliere comunale. Di secondo piano — ma indicativo da un punto di vista di “costume” — la promessa di accettare come lavoratrice nella cooperativa una ragazza durante un colloquio con Figurelli. Bisogna subito dire che i pagamenti contestati dai PM sono stati ammessi dal capo della 29 Giugno ma come pagamenti in chiaro; bonifici con causale “erogazione liberale”.

Dei 1.000 euro mensili e dei 150.000 euro non c’è traccia, né nei conti correnti privati né in fondi riconducibili alle persone indagate. Per i 10.000 euro promessi al capo segreteria comunale invece c’è una donazione presso un conto della banca Unipol legato all’associazione Rigenera. Presidente di tale fondazione è Carnevali, collaboratore di Coratti, il quale conferma che quella fondazione viene utilizzata per reperire fondi per attività politiche e di propaganda.

Ci sarebbe da aprire una parentesi sul ripensamento del finanziamento pubblico ai partiti visto come il male assoluto. Basterà qui dire che se anche queste somme di denaro fossero legali siamo comunque di fronte ad un esborso di soldi da parte di aziende in funzione di “marketing” occulto. Questi soldi sono tolti da eventuali investimenti o premi verso i lavoratori; quindi soldi che passano dal privato al pubblico. A prescindere dai fatti in esame, la corsa a finanziare il politico di turno è situazione vista e sperimentata ormai.

Se — quindi — la prova di tangenti o corruzioni monetarie sono difficili da provare in maniera netta e definita, il malafarre che si nota scorrendo le pagine dell’ordinanza è ben palese. La gara sul Multimateriale di AMA è l’esemplificazione di come il merito non sia tra le cose che servono per vincere una gara d’appalto. Vengono allegramente e subdolamente spartiti i 4 “lotti” tra le varie ditte e cooperative. In più — ed è cosa del tutto illegale — Fiscon, DG di AMA, discute di aspetti tecnici con Buzzi e i suoi collaboratori prima del consentito. Non solo, si cercano anche convergenze con altre cooperative e ditte (teoricamente) rivali. Sì, siamo proprio al livello di: “io prendo il primo e secondo lotto, tu il terzo e il quarto… e se arriva qualcun altro che vince chiamiamo e rifacciamo fare la gara”. La disamina tecnica del fatto della gara del Multimateriale (come di un’altra gara “sociale” sull’emergenza alloggiativa e sui richiedenti asilo) prenderebbe troppo spazio. E’ una continuativa turbativa d’asta con aspetti che vanno dall’illecito al malcostume.

Il ruolo di Giovanni Fiscon in AMA

Per avere un’idea dei soldi che girano nella PA e di come agisce il gruppo sotto inchiesta si può vedere come è stata (mal)gestita la gara sul Multimateriale per l’emergenza rifiuti indetta il 29 Ottobre 2013 da AMA SpA.

[…] veniva disposta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della gara n. 5204022 di cui al bando n. 30/2013, indetta da A.M.A. SpA, per l’importo complessivo di euro 12.811.200,00 iva esclusa […]

La gara […] i cui importi complessivi, per ciascun lotto e per ogni anno, ammontava a:  

                     1° ANNO          2° ANNO           TOTALE  

I LOTTO        2.232.000        002.520.000        004.752.000,00

II LOTTO       1.416.000        001.534.000        002.334.800,00

III LOTTO      1.121.000        001.213.800        002.334.800,00

IV LOTTO      1.271.600        001.502.800        002.774.400,00

TOTALE        6.040.600        006.770.600        0012.811.200,00

La presente procedura di gara è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 30.9.2013. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Fiscon”  [Prima Ordinanza, pag 734]

A parte alcune incongruenze di carattere “matematico” ( il totale del II lotto risulta 2.950.000 e il totale generale 12.196.000) si può ben capire come questa valanga di soldi possa portare ad una guerra tra aziende, cooperative, fatta di colpi bassi, illegalità, malaffare con creazione di cartelli monopolisti.

E’ bene dire che queste cose succedono — e secondo il mio parare in maniera maggiore — nel privato. Ma non è questo il punto. Il punto è che lo stato, le istituzioni, e cioè coloro che dettano le regole, avrebbero come ulteriore “dovere” quello di “dare l’esempio”. Thomas Hobbes nel Leviatano afferma che nello stato ci sono le regole scritte e le norme non scritte. Tutte e due con lo stesso valore; le regole non scritte originano dal comportamento del Re (e dai suoi fiduciari) e, derivando dal comportamento umano e non essendo bisognose di essere fissate in forma scritta, sono più forti e stringenti.

Prima della gara ci sono numerosi contatti tra Fiscon, Buzzi, Garrone, Guarany e Cancelli.

Cancelli, della cooperativa Edera (teoricamente concorrente della 29 Giugno), frequentemente contatta e viene contattato da Guarany.

I 4 lotti vengono divisi tramite accordo tra Buzzi e Cancelli in questo modo.

appena conclusa la telefonata, BUZZI diceva alla GARRONE. “ma se siamo andati da CANCELLI e gli abbiamo detto 2° e 3° è tuo e 1° e 4° è mio, oggi glielo ho riconfermato per telefono” [Prima Ordinanza, pag 735].

Quindi due lotti a testa. Ad un certo punto — durante i conteggi dei punteggi dei vari bandi — si arriva ad un punto in cui gli accordi rischiano di saltare. Buzzi contatta Fiscon e cerca di spiegargli la situazione; il DG di AMA — con l’appalto ancora da assegnare — cerca strategie comuni per mettere in salvo l’accordo. Qui siamo nella più classica delle turbative d’asta. Conta poco cosa si dicono: chi mette in piedi una gara aperta deve tenere un atteggiamento equidistante dai contendenti, altrimenti… non è più una gara ma una truffa.

 

Marino-Fiscon 0-2

La forza del gruppo Buzzi Carminati sta anche nel fatto che le persone — come Fiscon che hanno stretto rapporti fiduciari con loro — sono talmente forti da essere difficilmente rimovibili anche da chi — in via del tutto teorica sarebbe da dire — ha il potere di farlo.

Le intercettazioni telefoniche evidenziano che, nella prima parte del mese di luglio, si crea un’emergenza per il gruppo di Buzzi, legata alla volontà del sindaco di porre il problema del ruolo di Fiscon in Ama e della sua sostituzione.[…] E’ in tale contesto che Buzzi si preoccupa di costruire il consenso politico tra consiglieri espressione della maggioranza e assessori, al fine di respingere l’offensiva del sindaco. Tra gli altri, viene contattato Coratti. La seduta di giunta si conclude e Buzzi, commentandone gli esiti, usa l’ennesima metafora, in questo caso di sapore calcistico: Marino-Fiscon 0-2” [Seconda Ordinanza, pag 34]

E lo stesso discorso vale al contrario. Consiglieri contattai e pressati al fine di rimuovere persone non gradite, come la Gabriella Acerbi. Anche qui… il punto non è tanto se la Acerbi non sia stata in grado di fare il proprio lavoro, oppure se avesse o meno la preparazione necessaria ma il fatto che tale decisione deve essere presa dai decisori pubblici in piena serenità. Nel caso di questa rimozione: è stata fatta per motivi di turnover, per (de)merito? O per altri motivi?

L’insediamento della nuova Giunta MARINO al Comune di Roma aveva determinato anche la sostituzione di Angelo SCOZZAFAVA, allora direttore del V° Dipartimento, sottraendo, in un settore cruciale per i propri interessi, un importante punto di riferimento al sodalizio indagato, che non riusciva ad instaurare un analogo approccio con la neo incaricata, Gabriella ACERBI, ritenuta dallo stesso BUZZI una persona poco disponibile (“basta che se ne va questa, non te riceve, non te parla…e che cazzo, no!”). […] il Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute veniva affidato ad Isabella COZZA, definita comunque da FIGURELLI una persona fidata (“ce l’avemo messa noi, ahò”)” [Seconda Ordinanza, pag 37]

 

Atti contrari ai doveri di ufficio

C’è un aspetto di diritto importante in merito alla corruzione. Gli articoli in questione sono il 318 c.p. e 319 c.p. Per rendere le questione ancora più complicata nel 2012 l’art. 318 è stato modificato.

In estrema sintesi la corruzione può essere ravvisata sia in atti illegittimi sia in atti formalmente legittimi ma contrari al buon andamento della PA. Inoltre con la modifica introdotta nel 2012 l’attenzione non è più sull’atto contrario o illegale in sé ma sull’esercizio della funzione pubblica; in pratica si punisce la funzione nel suo insieme e non — come prima — un singolo atto contrario od omissivo attuato come contropartita di una somma di denaro od utilità per se o per altri.

Nell’ordinanza è specificato bene che non è fondamentale che ad un atto corrisponda una specifica dazione di denaro o singola promessa di utilità.

[…] sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale fin’ora svolta, ai fini della configurabilità del reato di corruzione non è necessario un collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, potendo anche l’esercizio della funzione pubblica non concretizzarsi in uno specifico atto” [Seconda Ordinanza, pag 48]

Mentre in precedenza non era così. Infatti se non si individuava un legame comprovato “utilità favore” la corruzione di pubblico ufficiale non era provata.

[…] in difformità da un precedente orientamento che negava la sussistenza del reato laddove il versamento del denaro o di altra utilità, fosse il prezzo di eventuali, futuri e imprecisati atti omissivi o commissivi” [Seconda Ordinanza, pag 49]

Questo è un aspetto da tenere in considerazione quando il giudice dovrà emettere una sentenza “oltre ogni ragionevole dubbio”.

 

 

Fonti utilizzate

Prima ordinanza “Mafia capitale”

Seconda ordinanza “Mafia capitale”

I commenti sono chiusi.