Italicum: dubbi e risposte

Lunedì, circa verso le sei e mezza, è passata la nuova legge elettorale (“Italicum”), approvata dalla maggioranza della Camera dei Deputati dopo aver passato il vaglio del Senato con ampio consenso. Non starò qui a dire le mie opinioni su questa legge, promulgata definitivamente da Mattarella ieri mattina: quasi tutti nella stalla le conoscono già (decisamente favorevoli). In questa sede mi interessa mettere un po’ d’ordine nelle discussioni, sperando magari di chiarire a qualche caprone (o comunque lettore) il meccanismo della nuova legge elettorale, evidenziandone gli aspetti controversi. Ho riportato a commento dei punti più importanti sia i principali pareri contrari (perlomeno quelli che ho sentito, se non sono completi mi scuso) sia quelli favorevoli.

1) Questa legge, prima di tutto, vale solo per la Camera dei Deputati. Il Senato della Repubblica non è menzionato, e continuerà pertanto ad essere eletto col porcellum mutilato (un proporzionale puro con preferenza unica e sbarramento all’8% per i singoli e 20% per le coalizioni) uscito dalla Corte costituzionale. Questo in previsione della riforma costituzionale, ora al Senato in terza lettura, che dovrebbe abolire il bicameralismo perfetto e individuare, tra le altre cose, un metodo radicalmente diverso per eleggere i senatori (per ora l’ipotesi è evitare l’elezione diretta e far scegliere il senatore direttamente al Consiglio Regionale).

Contro: Secondo alcuni non è costituzionale avere una legge valida per una sola Camera. Già il porcellum, che individuava due meccanismi diversi, è stato definito “manifestamente irrazionale” dalla Corte, ora prevedere un meccanismo premiale per la sola Camera dei Deputati (lasciando il Senato col proporzionale) appare ugualmente irragionevole anche perché non c’è nessuna garanzia che le riforme costituzionali siano portate a termine.

Pro: L’errore principale della legge Calderoli (e del Presidente Ciampi, perché questa modifica fu fatta su sua richiesta) è stato prevedere due meccanismi distinti ma entrambi “premiali”. È perfettamente ragionevole invece prevedere un solo premio, non solo per il fatto che c’è una riforma costituzionale in itinere arrivata a buon punto (terza lettura) ma anche a costituzione vigente. Esiste infatti il precedente della legge 154/53 (c.d. “legge truffa”, voluta dal governo De Gasperi), che prevedeva un premio del 15% per chi avesse raggiunto il 50%+1 dei voti solo alla Camera, senza che fosse in discussione un simile meccanismo per il Senato. C’è anche da contare che l’Italicum entrerebbe in vigore il 1 luglio 2016, col risultato anche anche in caso di elezioni anticipate non si andrebbe al voto prima della primavera 2017 (in autunno non si è mai votato). Per portare a termine la riforma costituzionale c’è tutto il tempo, altrimenti una clausola di salvaguardia prevede di andare a votare col Mattarellum per le prossime elezioni.

2) L’Italicum è un sistema elettorale misto: pur essendo di base un proporzionale (con collegi plurinominali), viene assegnato un premio di maggioranza a chi ha preso il maggior numero di voti tale da permettergli di governare. Il premio consiste al massimo nel 15% dei seggi e viene assegnato comunque solo a chi ha raggiunto almeno il 40% dei voti validi (in principio era il 35%, poi alzato al 37% e infine al 40), ma non può mai far superare complessivamente il 55% dei seggi. Questo significa che se, ad esempio, una forza politica conseguisse il 45% dei voti validi, il premio sarebbe soltanto del 10% (e così a scalare).

Contro: La sentenza della Consulta ha stabilito l’incostituzionalità del premio di maggioranza perché è un meccanismo distorsivo della formula proporzionale, e comunque anche in questo caso il premio è eccessivo.

Pro: La Consulta non ha detto che è incostituzionale il premio di maggioranza (così come altre distorsioni, come gli sbarramenti che infatti sono rimasti) di per sé, ha detto che è incostituzionale non legarlo a nessuna soglia minima. Se infatti si ritiene di usare il proporzionale come base non si può distorcerlo al punto di dare a un partito con un numero di voti anche molto esiguo (il 10%) il 55% dei seggi, bisogna individuare una soglia minima per accedere al premio che sia ragionevolmente alta. Come vada poi declinato questo “ragionevolmente” è compito del legislatore stabilirlo, ma ci dev’essere una soglia e l’Italicum l’ha fissata. Peraltro con 340 seggi ne bastano 25 per far cadere la maggioranza, non sembra un premio eccessivo.

3) In caso nessuno raggiunga la soglia del 40% dei seggi, le prime due liste corrono tra loro per il ballottaggio.

Contro: Per definizione, se si accede al ballottaggio è perché al primo turno non si è ottenuto almeno il 40% dei voti validi. In questo caso il premio di maggioranza si allarga enormemente: se una forza politica ha raggiunto il 35% dei voti il premio diventa del 20% dei seggi, se il 30% il 25% e via a scalare. Torna quindi il premio senza soglia bocciato dalla Corte.

Pro: Qui è la premessa a non essere condivisibile. Il ballottaggio è un’altra votazione, del tutto nuova, nella quale tutti gli elettori hanno la possibilità di pronunciarsi sui due migliori perdenti indipendentemente da come abbiano votato al primo turno. Questo allarga gli spazi di democrazia, non si permette solamente di scegliere il migliore ma anche il meno peggio, e a lista che esce vincitrice al ballottaggio non è meno legittimata di quella che abbia preso il 40% dei voti validi al primo turno.

4) Il premio di maggioranza va alla lista, non sono previste coalizioni. Fra primo e secondo turno non ci possono essere apparentamenti fra liste.

Contro: Il premio alla lista soffoca le forze politiche minori e conferisce troppo potere ai grossi partiti.

Pro: Questa è una scelta prettamente politica della legge, che spinge le forze politiche “a vocazione maggioritaria”, ovvero quelle che hanno i numeri per governare da sole o quasi. Si può certamente preferire un modello fatto su grandi coalizioni di liste (come è stato finora, dal pentapartito in avanti), ma non si può negare che anche quello abbia presentato notevoli criticità. Ad ogni modo, due partiti possono mettersi d’accordo e formare una sola lista se lo ritengono utile.

5) Il territorio italiano viene diviso in 100 collegi, in ciascuno dei quali si vota una lista relativamente corta di candidati (da 3 a 9). Il candidato scelto come capolista comparirà di fianco al simbolo e la sua elezione è certa, mentre per quanto riguarda gli altri candidati l’elettore può operare due preferenze (ma la seconda dev’essere per un candidato di sesso diverso). Il capolista si può candidare in più collegi, per un massimo di 10.

Contro: Il capolista bloccato, oltre ad essere inopportuno, contraddice il dettato costituzionale in quanto si avrebbe (soprattutto per l’opposizione) un parlamento fatto solo di capilista eletti direttamente, senza valorizzare le preferenze e talvolta stravolgendole. Inoltre le pluricandidature allentano il rapporto diretto tra eletto e elettore.

Pro: La preferenza non è assolutamente l’unica modalità democratica di scelta degli eletti, nemmeno la Corte dice una cosa del genere. Semplicemente si limita a sancire l’obbligo di creare un collegamento tra elettore ed eletto, punendo le “liste lenzuolo” proprie del porcellum, fatte da un numero eccessivamente alto di candidati tale da scoraggiare l’elettore a informarsi direttamente su di loro. Per quanto riguarda le multicandidature, queste sono in realtà a vantaggio soprattutto dei partiti più piccoli, che avranno ragionevoli probabilità di eleggere quantomeno il loro gruppo dirigente. Inoltre maggiore è il numero di collegi in cui si candida un singolo capolista, più numerosi sono gli eletti con le preferenze (se il capolista si candida in 10 collegi dovrà sceglierne solo uno, negli altri 9 verranno eletti i primi per preferenza).

Queste le disposizioni principali della legge. C’è anche un altro aspetto, generalmente non contestato ma che ha avuto poca eco, riferito alla facilitazione del voto all’estero per cui viene data la possibilità di votare anche a chi si trova solo temporaneamente fuori dall’Italia.
Verosimilmente verranno presentate questioni di costituzionalità da parte di molti avvocati (quello che aveva ottenuto la sentenza contro il porcellum ha detto di aver già pronto un ricorso), più difficile sarà la strada del referendum per questioni tecniche: non si può infatti fare un referendum su una legge elettorale, a meno che non si prendano in considerazione solo articoli specifichi che salvino l’impianto generale (non si può infatti rimanere senza legge elettorale).

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