Riforma costituzionale. Terza parte

Riprendiamo l’analisi dettagliata del DDL Boschi.

Art. 11. (Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»; b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

 

La disposizione è abbastanza chiara. In primo luogo stabilisce che il nuovo senato potrà richiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge, purché la deliberazione sia votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Interviene poi sui disegni di legge ad iniziativa popolare, portando il numero di firme necessarie da cinquantamila a centocinquantamila e prevedendo che i regolamenti parlamentari indichino tempi certi per il loro esame. Introduce poi i referendum propositivi e d’indirizzo, che dovranno essere disciplinati da apposita legge costituzionale.

 

Art. 12. (Modifica dell’articolo 72 della Costituzione)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 72. — Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70. Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge».

 

Qui si parla di procedimenti legislativi. La spiegazione offerta da Wikiversity mi pare esauriente.

“Con la modifica si procede a differenziare la procedura di esame e approvazione delle leggi quella del Senato da quella della Camera dei deputati. Restano infatti ferme le disposizioni precedenti per la sola Camera dei deputati. Il Senato ha facoltà tramite il suo regolamento di disciplinare le modalità di esame dei disegni di legge. E’ data inoltre la facoltà, per la prima volta, al Governo di chiedere una deliberazione di urgenza (entro cinque giorni) alla Camera affinché deliberi che venga posto con priorità all’ordine del giorno un testo ritenuto essenziale per il programma di governo e lo stesso sia esaminato in via definitiva dalla Camera entro settanta giorni dalla deliberazione. Questa procedura non è attivabile nel caso si tratti di legge elettorale, riforme costituzionali, leggi di ratifica e così via. Anche i tempi per l’eventuale vaglio del Senato sono dimezzati e prorogabili i tempi della Commissione di solo quindici giorni se il testo è di particolare complessità. Il regolamento della Camera dei deputati ha la facoltà di stabilire le modalità e i limiti del ricorso a questo procedimento in riferimento anche all’omogeneità del disegno di legge.”

 

Art. 13. (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)
1. All’articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata». 2. All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma».

 

Qui non vedo particolari problemi. Le leggi elettorali potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale prima della loro promulgazione.

 

Art. 14. (Modifica dell’articolo 74 della Costituzione)
1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 74. — Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

 

Art. 15. (Modifica dell’articolo 75 della Costituzione)
1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 75. — È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

 

Art. 16. (Disposizioni in materia di decretazione d’urgenza)
1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»; b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con la legge» sono soppresse; d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto».

 

Art. 17. (Deliberazione dello stato di guerra)
1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

 

Art. 18. (Leggi di amnistia e indulto)
1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

 

Art. 19. (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)
1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

 

Art. 20. (Inchieste parlamentari)
1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 82. — La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

La maggior parte di tali disposizioni completa il processo di differenziazione tra le competenze delle due camere. Si riduce il quorum per la validità del referendum abrogativo, quando la richiesta sia stata effettuata da almeno ottocentomila elettori (io personalmente avrei stabilito un milione) e si limitano i poteri governativi nella decretazione d’urgenza, recependo praticamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La Riforma Costituzionale spiegata. Prima parte

 

La Riforma Costituzionale spiegata. Seconda parte

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