Qualche chiarimento

L’articolo è di Gianluca Ricozzi.

Oggi è stato approvato dalla Camera il DDL Boschi, che reca un progetto di riforma della seconda parte della Costituzione.
Come funziona il processo di revisione costituzionale? Bisogna far riferimento all’art. 138 della Carta, che recita:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Senato ha già approvato il DDL in prima lettura ma, visto che la camera ha apportato delle modifiche, queste dovranno ora essere confermate dal senato, che quindi dovrà esprimersi nuovamente. Se il senato, a sua volta, non apporterà ulteriori modifiche al testo, la prima lettura potrà dirsi completata.
A questo punto le camere, a distanza non inferiore a tre mesi dalla prima, dovranno effettuare una seconda lettura, questa volta senza poter apportare modifiche.
Il che significa che dovranno votare solo si o no sul testo.
Mentre sulla prima lettura la maggioranza può anche essere semplice, sulla seconda deve essere qualificata, cioè deve il testo deve essere approvato dai due terzi dei componenti di ciascuna camera. In questo caso la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica. Se la maggioranza non è qualificata, anche in una sola camera, la legge non può essere promulgata prima di tre mesi, durante i quali cinque consigli regionali, un quinto dei componenti di una camere o cinquecentomila elettori, chiedono un referendum confermativo, per il quale non è previsto quorum. Ne abbiamo avuti due: uno nel 2001 che ha confermato, uno nel 2006 che ha respinto. Se nessuno chiedere il referendum entro i tre mesi, la legge viene promulgata.
Va notato, per concludere, che, secondo una dottrina molto diffusa, le leggi di revisione costituzionale non possano modificare alcune parti, ritenute fondamentali, della Carta: per esempio la forma repubblicana, che è dichiarato esplicitamente dall’art. 139, ma anche molte disposizioni in tema di diritti fondamentali.

I commenti sono chiusi.