La Riforma Costituzionale spiegata. Seconda parte

Continuiamo l’analisi, articolo per articolo, del DDL Boschi.  Qua la prima parte:

 

La Riforma Costituzionale spiegata. Prima parte

 

Art. 3. (Modifica all’articolo 59 della Costituzione)

All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

 

 

Art. 4. (Durata della Camera dei deputati)

L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:«Art. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

 

Questi due articoli non mi pare pongano particolari problemi. Viene soppressa la figura del senatore a vita di nomina presidenziale, sostituita da una nuova figura di senatore, nominato dal presidente ma con incarico a termine (sette anni).

 

Art. 5. (Modifica all’articolo 63 della Costituzione)

All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:«Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6. (Modifiche all’articolo 64 della Costituzione)

All’articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni»

Il nuovo art. 63 è stato introdotto allo scopo di evitare possibili sovrapposizioni tra incarichi locali e la nomina a senatore, sarà comunque un regolamento a disciplinare la materia.

Più rilevante mi pare l’art. 64 che, smentendo clamorosamente la teoria circa la deriva autoritaria della riforma, introduce l’obbligo di uno statuto delle opposizioni e una serie di garanzie nei confronti del governo. Infine l’obbligo per i membri del parlamento di presenziare alle sedute della camera e delle commissioni.

 

Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

Con l’integrazione si adegua il nuovo sistema di nomina al fenomeno delle cessazione della carica elettiva regionale o locale che è quindi causa di decadenza dalla carica di senatore. Permangono in capo poi al Senato (e alla Camera) la possibilità di vagliare i titoli di ammissione dei propri componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 8. (Vincolo di mandato)

L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:«Art. 67. — I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Con la modifica scomparirà la nozione di Rappresentanza della Nazione che come visto dalla modifica dell’articolo 55 non sarà più in capo ai senatori (che rappresentano gli enti territoriali dove sono eletti) ma permane in capo ai deputati. Rimane la formula dell’esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo di mandato.

Art. 9. (Indennità parlamentare)

All’articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Con la modifica all’articolo 69, i senatori non percepiranno più le indennità parlamentari che resteranno in capo ai soli deputati. Ma continueranno a percepire i rimborsi spese e a godere dello status di senatore (immunità compresa).

Anche questi articoli non presentano particolari problemi, mi pare che le note esplicative di Wikivesity siano sufficientemente chiare.

 

Ben diversa è la situazione con l’art. 70. Ecco come dovrebbe essere il nuovo testo:

 

Art. 10. (Procedimento legislativo)

L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».

 

Questa disposizione sopprime il bicameralismo paritario nel nostro ordinamento. In realtà lo mantiene per le seguenti materie: leggi costituzionali e di revisione costituzionale, minoranze linguistiche, ordinamento degli enti locali, partecipazione dell’Italia all’attuazione delle politiche europee, legge elettorale del Senato, trattati internazionali che implicano modifiche del territorio, referendum e altre modalità di partecipazione popolare, Roma Capitale, attribuzioni di competenze ulteriori alle Regioni, province autonome, intese tra regioni, patrimonio degli enti locali, intervento sostitutivo dello Stato, ineleggibilità di consiglieri regionali e componenti delle giunte regionali, passaggio di un comune da una regione all’altra.

In tutte le altre materie la funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei Deputati.

Sono poi previste le procedure attraverso le quali il Senato può partecipare, anche se con funzione solo consultiva, al procedimento legislativo. Come in altri ordinamenti, è previsto che, in caso di contrasto, sia sempre la Camera a prevalere, in alcuni casi con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Si è detto di tale articolo che sia complicato, troppo lungo, illeggibile, ecc.

Personalmente non condivido tale critica. Lungo lo è di certo, ma, dovendo elencare le materie di competenza delle camere, non si poteva fare diversamente. Certo, ha una sua complessità tecnica, ma non è diversa dalle altre norme costituzionali in materia di fonti del diritto.

Non mi pare neanche, come sostenuto da qualcuno, che il procedimento legislativo ne risulti appesantito. Anche considerando l’intervento del Senato, esso risulta sicuramente più rapido e snello di quello odierno. Ovviamente ci sarà un periodo di assestamento all’inizio, ma poi la procedura dovrebbe decollare.

Eliminando il bicameralismo paritario, si dovrebbe migliorare anche la qualità del linguaggio legislativo, che negli ultimi anni è decisamente peggiorata, a causa delle modifiche continue che ciascuna camera spesso apporta. Il procedimento legislativo dovrebbe anche diventare più trasparente, riducendo gli spazi d’intervento dei gruppi d’interesse, che andrebbero comunque regolati, ma si tratta di una questione che esula dal discorso.

In quanto alle materie per le quali si mantiene il bicameralismo paritario, si tratta di materie per la quali vi è un interesse diretto delle autonomie territoriali e che hanno anche una natura “straordinaria”, per cui appare coerente, anche in considerazione del fatto che in Italia vige un sistema di “federalismo amministrativo”, che esse, attraverso il senato, condividano la funzione legislativa. Ricordiamo, però, che anche in questo caso, considerati i numeri, la Camera prevale sempre.

Complessivamente l’art. 70 crea un sistema a bicameralismo differenziato molto ben bilanciato, tenendo presente tanto le esigenze dell’interesse nazionale quanto quelle degli interessi territoriali.

In conclusione vorrei ricordare che il bicameralismo paritario, una peculiarità tutta italiana, fu scelta in costituente per ragioni di ordine storico-politico legate alla Guerra Fredda e alla presenza del più grande partito comunista dell’emisfero occidentale. Il compromesso costituzionale si fondava sulle garanzie parlamentari, anche a scapito della governabilità, a causa del timore dei comunisti di poter essere, in futuro, oggetto di persecuzioni o, comunque, di non poter incidere sulla politica nazionale. Quelle esigenze storico-politiche non esistono più, per cui non v’è ragione di mantenere un sistema in cui una legge debba essere approvata da entrambe le camere.

I commenti sono chiusi.