IL SISTEMA DI ASILO IN SPAGNA

 

Introduzione

La “Legge 12/2009 del 30 ottobre, che disciplina il diritto di asilo e di protezione sussidiaria“, nota anche come Legge sull’asilo, stabilisce le condizioni alle quali i cittadini non comunitari e gli apolidi possono godere in Spagna della protezione internazionale costituita dal diritto di asilo e di protezione sussidiaria, nonché il contenuto di tale protezione.

 

Tale legge è stata modificata nel 2014 dalla legge 2/2014 del 25 marzo. Questo emendamento riguarda soltanto l’articolo 40 della direttiva, che riguarda l’estensione della protezione internazionale alla famiglia.

 

La prima legge spagnola sull’asilo è stata promulgata nel 1984 e, dopo dieci anni di applicazione, è stata modificata nel 1994 in quattro punti fondamentali: ha eliminato il doppio status di rifugiato e di rifugio; ha introdotto una fase preliminare nell’esame delle domande che ha consentito di respingere rapidamente le domande ritenute manifestamente abusive o infondate, nonché quelle il cui esame non corrispondeva a quello della Spagna o in cui un altro Stato non era in grado di fornire protezione; ha modificato gli effetti prodotti dalla decisione di rifiuto.

 

La Legge 12/2009 del 30 ottobre, attualmente in vigore, è stata approvata nel corso del 2009. Ciò tiene conto di alcuni progressi rispetto alla legislazione precedente. Tra questi, si segnala la regolamentazione del diritto alla protezione sussidiaria per la prima volta nella legislazione in modo esplicito, migliorando significativamente la situazione precedente;

l’inclusione della persecuzione basata sul genere o sull’orientamento sessuale come causa di asilo;

la menzione esplicita degli attori non statali come cosiddetti “agenti di persecuzione o autori di danni gravi”;

l’adozione delle misure necessarie per garantire che nel colloquio di asilo sia previsto un “trattamento differenziato in base al sesso”, tenendo conto delle situazioni specifiche delle persone in situazioni vulnerabili, comprese le “donne incinte” e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica o fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani,

e della possibilità di estendere lo status di protezione ai familiari o di chiedere il ricongiungimento familiare.

 

Tra le principali battute d’arresto vi sono: l’esclusione dei cittadini della Comunità europea dal diritto di chiedere asilo nello Stato spagnolo; la scomparsa del diritto di chiedere asilo nelle ambasciate spagnole; la svalutazione del ruolo dell’UNHCR alla frontiera; l’aumento delle cause di esclusione e il riconoscimento “condizionato” della persecuzione basata sul genere o sull’orientamento sessuale alle “circostanze prevalenti nel paese di origine”, che non costituiscono un requisito per nessuno degli altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità, gruppo sociale e opinioni politiche).

 

Diritto d’asilo

Il diritto di ogni individuo di chiedere protezione al di fuori del proprio paese di origine o di residenza abituale e di beneficiarne qualora abbia un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Le persecuzioni basate sul genere, comprese quelle basate sulle preferenze sessuali e sull’identità di genere, sono incluse tra le cause di persecuzione riconosciute in questo diritto.

Il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale sancito dall’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sviluppato nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel suo protocollo (Protocollo di New York del 1967). Lo Stato spagnolo lo riconosce nella sua Costituzione e lo regola attraverso la sua legge sull’asilo.

Lo status di rifugiato è dichiarativo e non costitutivo: una persona è un rifugiato a causa di ciò che ha vissuto e non perché è riconosciuto come tale. Si tratta di un principio generale del diritto di asilo.

 

Procedura d’asilo

Il metodo di accesso alla protezione di asilo in Spagna si articola in diverse fasi: a) domanda; b) ammissione all’esame; c) istruzione; e d) risoluzione.

  1. Domanda: Non appena il richiedente asilo entra nel territorio spagnolo, ha un mese di tempo per presentare la domanda. Tale richiesta sarà formalizzata negli uffici degli stranieri, nella Direzione Provinciale della Polizia Nazionale o nell’Ufficio Asilo e Rifugio (OAR), se viene fatta a Madrid. Il richiedente beneficia di un’assistenza legale e di un servizio di interpretariato gratuiti. È inoltre prevista una differenziazione del candidato in base al sesso. In questa fase, il richiedente racconta la sua storia, compreso un fondato timore di persecuzione. Qualsiasi provvedimento di rimpatrio, espulsione o estradizione pendente è sospeso fino all’adozione di una decisione definitiva.

Esiste una procedura specifica per le domande di asilo alla frontiera.

  1. Ammissione per l’elaborazione: una volta formalizzata, la domanda sarà inviata all’OAR (se è stata presentata presso gli uffici degli stranieri o presso la polizia nazionale) dove saranno studiati gli aspetti formali della domanda. Tale controllo viene effettuato entro un mese dalla data della domanda.

Il termine di un mese è di silenzio assenso, vale a dire che se non viene presa alcuna decisione entro il termine prescritto, la domanda è stata accettata. Durante questi 30 giorni, alla persona viene concessa la documentazione provvisoria in qualità di richiedente protezione internazionale.

Il ministero dell’Interno, su proposta dell’OAR, può, con decisione motivata, rifiutare di accogliere le domande qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

a) per incompetenza nell’esame delle domande;

b) per mancanza di requisiti.

Se la domanda non è stata accettata, il richiedente ha il diritto di presentare un ricorso amministrativo per riesame e/o un ricorso amministrativo contenzioso.

  1. Istruzione: Se la domanda è stata accettata per l’elaborazione, si apre un ulteriore periodo di 6 mesi durante il quale si studiano i meriti della domanda, la storia della persecuzione. Anche se in pratica è di solito più lungo. Durante questo periodo al richiedente viene rilasciato un nuovo documento, il cosiddetto “cartellino rosso”.
  2.  Risoluzione: Una volta esaminato il fascicolo, l’OHR presenta la richiesta alla Commissione interministeriale per l’asilo e i rifugiati (CIAR), che presenterà una proposta di risoluzione al ministero dell’Interno. La domanda si considera respinta se, entro sei mesi dalla sua presentazione, la decisione non è stata notificata.

La decisione può essere di vario tipo:

a) riconoscimento dello status di rifugiato;

b) concessione della protezione sussidiaria;

c) rifiuto dello status ma concessione dell’autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari, come previsto dalla legge sugli stranieri;

d) rifiuto della protezione.

I termini possono essere ridotti alla metà di quelli indicati per l’applicazione della procedura d’urgenza.

Schema

(Fonte: http://diccionario.cear-euskadi.org/ley-de-asilo/)

Questa è la legge e queste le procedure spagnole.

 

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